COSA È l'IDONEITÀ PER I PADRINI E LE MADRINE?

Secondo i nuovi Orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia, “se i genitori vanno riconosciuti come primi educatori della fede dei loro figli, i padrini e madrine hanno la responsabilità di collaborare con loro per accompagnare i bambini e i giovani loro affidati. I papà e le mamme non possono essere i padrini dei loro figli. (…) Anche i nonni, proprio per la loro funzione generativa, non è bene che svolgano il ruolo di padrini e madrine” (Incontriamo Gesù, n.70).
In particolare, come ricorda la terza nota della CEI per il catecumenato, la scelta del padrino e della madrina va fatta “curando che sia persona matura nella fede, rappresentativa della comunità, approvata dal parroco, capace di accompagnare il candidato nel cammino verso i sacramenti e di seguirlo nel resto della vita con il sostegno e l’esempio” (L’iniziazione Cristiana: 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell’iniziazione cristiana in età adulta, n.59)
Per i padrini/madrine, che dovrebbero essere delle guide nella fede, si richiedono requisiti specifici che non sono richiesti ai testimoni di nozze, e sono specificatI al can. 874 del Codice di Diritto canonico.

I PADRINI di BATTESIMO

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:
1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;
3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;
4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
5) non sia il padre o la madre del battezzando.

§2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

I PADRINI di CRESIMA

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l’incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874.

§2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

Nei prenotando del Rito della Cresima si legge anche:

n.6. “I pastori d’anime procurino che il padrino, scelto dal cresimando o dalla famiglia, sia spiritualmente idoneo all'ufficio che assume, e abbia queste qualità:

  • sia sufficientemente maturo per compiere il suo ufficio;
  •  appartenga alla Chiesa cattolica e abbia ricevuto i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana: Battesimo, Confermazione ed Eucaristia;
  • non abbia impedimenti giuridici per il compimento del suo ufficio di padrino”.

CHI NON PUO’ ESSERE PADRINO/MADRINA (alcuni casi più ricorrenti)

Alla luce di questi criteri non possono svolgere il compito di padrini

  • Coloro che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari (conviventi di fatto, cattolici sposati solo civilmente, divorziati risposati, cf. CEI, Direttorio di pastorale familiare, n. 218);
  • Chi fa professione di ateismo o agnosticismo o chi ha chiesto l’abbandono formale della chiesa cattolica mediante cosiddetto “sbattezzo (can. 1364: “L'apostata, l'eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae”);
  • Chi è dedito ad arti magiche, è notoriamente membro di una setta religiosa, oppure di un’associazione che trama contro la Chiesa cattolica (cf can. 1374: così ad esempio la massoneria);
  • Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto e non si è pentito e confessato (can. 1398) [anche chi ha in qualche modo cooperato o condiviso la scelta];
  • Coloro che appartengono al “sistema” della Camorra, o qualunque associazione a delinquere di stampo mafioso (scomunica comminata da Papa Francesco nella piana di Sibari il 21 giugno 2014: Coloro che nella loro vita seguono questa strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio: sono scomunicati! e dal Cardinale Crescenzio Sepe più di una volta, in particolare ricordiamo quanto disse il giorno 18 marzo 2014: Fino a quando non abbiamo il segno concreto di una conversione, come si fa a permettere a questi malavitosi di partecipare ai sacramenti? A fare i padrini dei battesimi, alle cresime, ai matrimoni?”).

IMPORTANTE:

Per poter fare da padrino bisogna chiedere il certificato di idoneità al Parroco della Parrocchia in cui al momento si è domiciliati (sarà lui a verificare se si hanno tutti i requisiti, ANCHE QUELLI NON SCRITTI IN QUESTO FOGLIETTO).

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N.B. È opportuno che i padrini, in occasione del rito del Battesimo o della Cresima, si accostino alla Confessione e alla Comunione.